Parlament / Geschäfte / 26.4075
Proteggere lavoratrici e lavoratori dalla canicola
eingereicht am 14.09.2026 in der Herbstsession 2026Erstrat: NationalratDepositato (14.09.2026)
Weg durch die Räte
Die Beschlüsse der Räte und Kommissionen, im Wortlaut der Parlamentsdienste.
Noch kein Beschluss eines Rates oder einer Kommission.
Eingereichter Text
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la Legge sul lavoro e le relative ordinanze affinché siano introdotti criteri per determinare quando, in caso di canicola o di temperature particolarmente elevate, le attività lavorative debbano essere adattate, limitate o temporaneamente sospese.
Diesen Text gibt es nur auf Italienisch.
Begründung
Le ondate di calore sono sempre più frequenti, intense e prolungate e rappresentano un rischio crescente per la salute delle lavoratrici e dei lavoratori, in particolare per chi svolge attività all’aperto o lavori fisicamente impegnativi.
La legislazione federale non tiene sufficientemente conto di questa evoluzione. L’articolo 21 dell’Ordinanza 3 concernente la Legge sul lavoro prevede infatti esplicitamente misure per proteggere le lavoratrici e i lavoratori dal freddo e dalle intemperie, ma non contiene una disposizione equivalente per la protezione dal caldo e dalla canicola.
Mancano inoltre criteri vincolanti e uniformi a livello nazionale che stabiliscano quando lo stress termico renda necessario adattare, limitare o sospendere il lavoro. In alcuni cantoni e settori sono già stati sviluppati strumenti e regole specifiche, ma la protezione resta frammentaria.
I criteri dovrebbero basarsi non unicamente sulla temperatura, ma sul carico termico complessivo, tenendo conto ad esempio dell’umidità, dell’irraggiamento solare, dell’intensità del lavoro e delle condizioni concrete di esposizione. Esperienze cantonali, come l’indice sviluppato in Vallese, possono servire da riferimento.
Di fronte all’aumento delle ondate di calore è necessario garantire una protezione chiara ed equivalente delle lavoratrici e dei lavoratori in tutta la Svizzera.
Diesen Text gibt es nur auf Italienisch.
Quelle: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, abgerufen am 18.09.2026. Rohdaten
Keine amtliche Veröffentlichung. Namen, Zahlen und die Texte der Abstimmungen stehen unverändert so, wie die Parlamentsdienste sie veröffentlichen.
