Parlamento / Oggetti / 26.4071
Sottomettere le piattaforme di commercio in linea estere alla LPAmb
depositato il 01.09.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleFine delle discussioni della Commissione del Consiglio nazionale (01.09.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Le piattaforme di commercio in linea estere devono essere adeguatamente incluse nel campo d’applicazione della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb). In tal modo si intende tenere conto delle mutate condizioni di mercato nel commercio in linea transfrontaliero e garantire la parità di trattamento dei rilevanti operatori del mercato.
Occorre tenere conto in particolare dei seguenti aspetti:
• Il campo d’applicazione delle disposizioni della LPamb relative alla tassa di smaltimento anticipata e al contributo di riciclaggio anticipato deve essere esteso ai gestori di piattaforme elettroniche ai sensi dell’articolo 20a della legge sull’IVA (LIVA).
• Per l’immissione in commercio o la commercializzazione di prodotti, le piattaforme di commercio in linea devono essere soggette ad obblighi analoghi a quelli dei fabbricanti, degli importatori e delle imprese di vendita per corrispondenza in linea estere.
• Occorre assicurare che le piattaforme di commercio in linea estere adempiano efficacemente i propri obblighi fiscali e di collaborazione in materia di smaltimento e valorizzazione di tali prodotti. A tal fine, occorre prevedere adeguate misure organizzative e giuridiche (p. es. l’obbligo di designare un rappresentante in Svizzera), tenendo conto degli impegni internazionali contratti dalla Svizzera.
• Le disposizioni vigenti della LPamb in materia di finanziamento dello smaltimento e del riciclaggio devono essere riesaminate alla luce di tali adeguamenti e, se del caso, adeguate al fine di garantirne la coerenza e applicabilità.
Motivazione
La normativa vigente porta a una disparità di trattamento fra le imprese svizzere e le piattaforme di commercio in linea estere. Mentre i fabbricanti, gli importatori e i commercianti svizzeri contribuiscono a finanziare lo smaltimento e il riciclaggio, i gestori di piattaforme estere possono in gran parte sottrarsi a tali obblighi, poiché dal punto di vista giuridico sono considerati primariamente degli intermediari.
Data la crescente importanza del commercio in linea transfrontaliero, questo disciplinamento non è più appropriato. Chi consente l'accesso al mercato svizzero e ne trae un profitto economico deve essere adeguatamente incluso nei sistemi di smaltimento e riciclaggio esistenti.
Attualmente, la LPamb prevede per i gestori di piattaforme elettroniche unicamente obblighi di informazione e di comunicazione. Ora si tratta pertanto di istituire le basi legali necessarie, in modo che non siano inclusi soltanto gli apparecchi elettrici, ma in principio tutti i prodotti per i quali può essere riscossa una tassa di smaltimento anticipata o un contributo di riciclaggio anticipato; occorre inoltre disciplinarne l’esecuzione. In tal modo verranno eliminate le attuali distorsioni della concorrenza, garantita la parità di trattamento per le imprese svizzere e assicurata un’applicazione efficace.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
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